
Corte di giustizia UE, quarta sezione, sentenza 3 dicembre 2020
L’art. 2, lett. a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), che rinvia all’art. 1, § 1, lett. b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni, un servizio di intermediazione consistente, mediante un’applicazione per smartphone, nel mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, per il quale il prestatore di detto servizio ha stipulato a tal fine contratti di fornitura di servizi con detti tassisti a fronte del pagamento di un canone mensile, ma non trasmette loro le richieste, non fissa il prezzo della corsa né ne garantisce l’incasso presso tali persone, le quali lo versano direttamente al tassista, e neppure esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi. Fonte: Eius.it