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Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 28
In tema di circolazione stradale, l’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, che dev’essere preceduto dall’avviso alla persona interessata della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza tuttavia che gli operatori siano tenuti ad attendere l’arrivo del professionista eventualmente nominato. Fonte: Eius.it
